Prescrizione medica

E’ possibile sottoporsi ad un ciclo di cure termali presentando la prescrizione (impegnativa) del proprio medico curante, del pediatra o dello specialista (purchè la specialità sia in una delle branche attinenti alle patologie individuate dal S.S.N.) da esibire al momento dell’arrivo in Hotel.

Chi si sottopone ai trattamenti termali munito di prescrizione, è tenuto al pagamento del solo ticket (se non esente) da pagarsi direttamente in Hotel. La nostra struttura è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) per fango-balneoterapia e terapie inalatorie, gli altri trattamenti termali non godono della convenzione e devono quindi essere pagati a parte.

Come compilare la prescrizione

La prescrizione deve riportare la patologia del paziente, l’indicazione terapeutica ed il numero delle cure.

Validità della prescrizione

La validità della prescrizione delle cure termali è l’anno solare (365 giorni dalla data di emissione) fermo restando l’obbligatorietà di un solo ciclo di cure termali nell’anno legale (1 gennaio – 31 dicembre).

Ogni cittadino ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cure all’anno in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, salvo le categorie protette di cui all’art. 57 della L. 833/78, le quali possono fruire nel corso dell’anno di un ulteriore ciclo di cure.

La cura termale prescritta non può essere effettuata in due periodi differenti (es. maggio settembre) e nemmeno in due Hotel diversi. Si accetta che la cura possa essere completata nell’arco massimo di 60 giorni dall’inizio della prima cura all’ultima e sempre nella medesima struttura.

La prescrizione medica passa solo uno dei seguenti cicli per volta:

  • Max 12 fanghi + 12 bagni terapeutici in 12 sedute = FANGOBALNEOTERAPIA
  • Max 12 bagni terapeutici in 12 sedute = BALNEOTERAPIA
  • Max 12 inalazioni + 12 aerosol in 12 sedute = TERAPIA INALATORIA

Esenzioni

Esenzione totale
I soggetti che rientrano in questa categoria, non pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione:

  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª titolari di pensione diretta vitalizia
  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
  • invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria titolari di specifica pensione
  • invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento
  • grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80%
  • ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi
  • invalidi civili minori di 18 anni
  • vittime del terrorismo nonché i familiari a carico

Esenzione parziale per invalidità
I soggetti che rientrano in questa categoria, pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione:

  • invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª
  • invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
  • invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 dal 67% al 99%
  • invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 dal 67% al 79%
  • invalidi del lavoro con riduzione delle capacità con invalidità inferiore ai 2/3 da 1% a 66%
  • infortuni sul lavoro affetti da malattie professionali
  • sordomuti

Esenzione parziale per reddito
I soggetti che rientrano in questa categoria, pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice di esenzione per reddito:

  • cittadini di età inferiore ai sei anni (fino a 5 anni e 364 gg.) o uguale o superiore ad anni 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98
  • titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
  • disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
  • titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico

Nessuna esenzione
Qualora l’assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni descritte, il medico deve aver annullato con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N”.

Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno legale in corso (1 gennaio 31 dicembre), non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.

Patologie curabili con la Fangoterapia

Diagnosi:

  1. Osteoartrosi ed altre forme degenerative
  2. Osteoporosi
  3. Reumatismi extra­-articolari

Ciclo di Terapie consigliato:

  • 12 fanghi + 12 bagni terapeutici in 12 sedute
  • 12 bagni terapeutici in 12 sedute

Patologie curabili con la Terapia inalatoria

Diagnosi:

  1. Bronchite cronica semplice a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)
  2. Rinopatia vasomotoria
  3. Faringolaringite cronica
  4. Sinusite cronica o sindrome rinosinusitica cronica
  5. Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche

Ciclo di Terapie consigliato: 12 inalazioni + 12 aerosol in 12 sedute